STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“SCUBA ENTERTAINMENT ASSOCIATION SUB”.
Articolo 1- Denominazione
È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “SCUBA ENTERTAINMENT ASSOCIATION SUB“.
Articolo 2- Sede
La sede legale dell’ Associazione è: VIA DON LUIGI STURZO, 6 – MEDIGLIA (MI)
Potranno istituirsi anche sedi operative distaccate per il raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 3- Durata
La durata dell’ Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell’ Assemblea straordinaria degli Associati
Articolo 4- Scopo
4.1 L’ Associazione e apolitica e non ha scopo di lucro .
4.2 Essa ha per finalità lo sviluppo, la propaganda e la diffusione delle discipline sportive subacquee, nonché, in genere, la tutela, la promozione e la conservazione dell’ ambiente marino e sottomarino da intendersi come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati.
A tale scopo l’ Associazione potrà organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione delle medesime discipline.
Per il raggiungimento degli scopi sociali,l’ associazione potrà:
a) Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattiche per l’ avvio ,l’ aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline sportive, mediante l’ organizzazione di corsi a vari livelli;
b) Svolgerà attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici e allenatori nelle medesime discipline sportive;
c) Organizzare gite, viaggi e soggiorni;
d) Pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l’ oggetto associativo;
e) Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget,sito internet ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
f) Svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purchè nei limiti consentiti dalla legge
4.3 Conformemente alla finalità ricreativa dell’ Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli soci Associati.
4.4 L’ Associazione accetta in condizionalmente tutte le disposizioni statuarie e regolamentari della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare a fare rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza stessa dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’ attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società e associazioni affiliate
Articolo 5- Associati
L’ appartenenza all’Associazione e volontaria ed hanno diritto ad essere Associati:
a) ASSOCIATI FONDATORI- sono considerati tali gli Associati firmatari dell’ Atto costitutivo. Possono essere esentati, previa delibera del Consiglio Direttivo, dall’impegno di versare la quota associativa annuale. Hanno diritto di voto e di partecipazione nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
b) ASSOCIATI EFFETTIVI-sono considerati tali tutti coloro che svolgono l’ attività sportiva all’ interno dell’ Associazione, previa iscrizione alla stessa. Ad essi può essere richiesto a seguito di delibera del Consiglio Direttivo il versamento della quota annuale di associazione. Hanno diritto di voto e di partecipazione nell’ Assemblea ordinaria e Straordinaria, se sono maggiorenni
c) ASSOCIATI ORDINARI- sono considerati tali coloro che versano la quota associativa annuale. Partecipano direttamente all’ attività amministrativa, organizzativa e gestionale dell’ Associazione. . Hanno diritto di voto e di partecipazione nell’ Assemblea Ordinaria e Straordinaria, se sono maggiorenni.
d) ASSOCIATI SOSTENITORI- sono considerati tali coloro che versano una quota libera quale contributo per la gestione, senza partecipazione all’ attività sportiva dell’ Associazione. . Hanno diritto di voto e di partecipazione nell’ Assemblea Ordinaria e Straordinaria. L’ Atto di iscrizione comporta l’ approvazione incondizionata dello Statuto Sociale.
Articolo 6- Requisiti per l’ ammissione
6.1 Per essere ammessi a far parte dell’ Associazione è necessario:
a) Far domanda al Consiglio Direttivo;
b) Versare, ove dovuto, l’ importo della quota associativa.
6.2 il Consiglio Direttivo ammette il nuovo Associato oppure rigetta la domanda in modo inoppugnabile.
6.3 Il Consiglio Direttivo può presentare in modo insindacabile alcuni Associati dal versamento della quota associativa per ragioni economiche.
6.4 In caso di domanda di ammissione ed Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dell’ esercente la potestà parentale.
6.5 Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili, salvo mortis causa.
6.6 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 7- Diritti degli Associati
7.1 La qualifica di Associato da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’ apposito regolamento. Gli Associati hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’ Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva ai quali l’ Associazione aderisce.
7.2 Possono ricoprire cariche sociali gli associati con regolare iscrizione all’ Associazione e tenuto conto di quanto riportato all’ art. 17.
Articolo 8- Cessazione del rapporto associativo
Gli associati cessano di appartenere all’ Associazione:
a) Qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 c.c. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l’ onorabilità;
b) Per morte;
c) Per mancato rinnovo dell’ adesione;
d) Per dimissioni volontarie;
e) Per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo in modo impugnabile. Gli Associati dimissionari per morosità, che abbiano attivamente operato nell’ Associazione e riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote annuali arretrate;
f) Per la radiazione, deliberate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato
g) Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’ Associazione, oche, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo dell’ Associazione. La delibera di radiazione è inoppugnabile. L’ Associato radiato non può più essere riproposto.
Articolo 9- Organi sociali
Gli organi dell’ Associazione sono:
a) L’ Assemblea degli Associati ;
b) Il Presidente dell’ Associazione;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Segretario
Articolo 10- Assemblea
10.1 L’ Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati fondatori , effettivi, ordinari e sostenitori, a ciascuno dei quali un solo voto.
10.2 Hanno diritto di intervenire all’ Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista
10.3 Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.
10.4 La persona delegata non può rappresentare più di cinque associati.
10.5 All’ Assemblea degli Associati compete di:
¾ Approvare il bilancio consuntivo e l’ eventuale bilancio preventivo;
¾ Eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l’ azione di responsabilità contro medesimi;
¾ Deliberare in ordine di modificazione Statutarie e sullo scioglimento dell’ Associazione;
¾ Deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati o da almeno dieci Associati.
10.6 L’ assemblea degli associati è convocata dal presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell’ art. 20 del c.c. o dal almeno dieci Associati , con avviso contenete gli argomenti da porre all’ ordine del giorno. L’ Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l’ attestazione di trasmissione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’ adunanza
10.7 E’ validamente costituita l’ Assemblea, anche se non convocata, quanto intervengono tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.
10.8 L’ Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrò essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all’ anno dal Consiglio Direttivo nei centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, nei centoottanta giorni dalla chiusura dell’ esercizio per l’ approvazione del bilancio d’ esercizio. L’ Assemblea può essere convocata sia prima che in seconda convocazione nello stesso giorni. L’ Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero degli Associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti. L’ Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza deglii Associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti:
- Modifiche dello Statuto per le quali occorrono la presenza di almeno la metà degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Lo scioglimento dell’ Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.
10.9 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente a da chi ha redatto, nonché se ne ravvisasse l’ opportunità, da tutti i presenti viene conservato agli atti e ogni socio può prenderne visione.
Articolo 11-Presidente e Vice Presidente
11.1.il consiglio direttivo elegge tra i propri membri il presidente che dura in carica 4 (quattro) anni ed e rieleggibile. spetta al presidente la rappresentanza legale della Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed alle Autorità Giudiziaria, nonché:
-l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
-la convocazione dell’ Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presedendone le riunioni;
-la firma degli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
-sovrintendere al funzionamento della segreteria dell’Associazione .
11.2.il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
11.3.il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categoria di atti e avvocati per rappresentare l’Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell’ attività istituzionale dell’ Associazione. Il Presidente può, per determinare le specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.
Articolo 12-Segretario
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica un anno, salvo che il Consiglio Direttivo non disponga diversamente nell’ atto di nomina. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’ amministrazione dell’ Associazione e di incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’ Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 13- Il Consiglio Direttivo
13.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto. E’ composto da tre a sette membri,è in carica dal momento dell’ elezione e dura in carica un anno decadendo all’ elezione del successivo Il Consiglio Direttivo.
13.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’ anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera recante l’ Ordine Del Giorno, la data, l’ ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’ adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.
13.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno tre dei suoi membri lo richiedano indicando gli argomenti da trattare;è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti;il voto del Presidente prevale in caso di parità.
13.4 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.
13.5 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, Il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletto ,in mancanza, con uno degli Associati iscritti.
Articolo 14-Funzione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l’ attività dell’ Associazione ed in particolare:
-redige i regolamenti di attuazione dello Statuto dell’ Associazione;
-delibera sull’ ammissione dei nuovi Associati;
-nomina il Segretario;
-formula l’ ordine del giorno dell’ Assemblea degli Associati fissandone la data di convocazione;
-convoca l’ Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato nell’ art.10 ;
-ratifica le decisioni prese, in caso di urgenza ed estreme necessità, dal Presidente;
– determina le quote associative annuali per gli Associati ;
– redige i regolamenti per le attività sportiva;
-assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
-determina corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
-adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati che si dovessero rendere necessari;
-delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni,Circoli, Aziende, Enti;
-distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
-redige il bilancio annuale e l’ eventuale bilancio preventivo da sottoporre all’ Assemblea degli Associati per l’ approvazione;
– cura l’ ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attributi all’ Assemblea del presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
-provvede al tesseramento degli Associati alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza entro i termini fissati annualmente dalla Federazione o Ente.
Articolo 15- Gratuità delle prestazioni
In ragione delle finalità perseguite dall’ Associazione tutte le cariche elettive dell’ Associazione sono senza compenso ma è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.
Articolo 16- Collaborazioni
L’ Associazione potrà avvalersi della collaborazione degli Associati, anche di quella di persona che saltuariamente vogliono mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità,. L’ entità nonché nonché la specificità dell’ attività richiesta non possa essere assolta dai propri dai propri aderenti,sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Articolo 17- Incompatibilità ed esclusioni
Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali :
- Coloro che non siano maggiorenni;
- Color che abbiano riportato condanne passate in giustificato per delitto doloso ;
- Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizione complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza;
- Color che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ ambito definito dalla normativa vigente.
Articolo 18- Esercizio sociale
18.1 L’ esercizio sociale ha inizio il 1 ottobre e termina il 30settembre di ogni anno
18.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione .
Articolo 19- Sezioni
L’ associazione potrà costituire delle sezioni sportive che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 20- Clausola compromissoria
Gli Associati si impegnano a non aderire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti ,di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza,indicato dai primi due:in mancanza di intesa sul nominato del Presidente, questi viene designato dal Presidente del Comitato Regionale delle Federazione e dell’ Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.
La mancata accettazione o esecuzione del lodo, comporta,comunque, per l’ Associato inadempiente, la sanzione della radiazione dall’ Associazione. Gli Associati, con l’ accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
Articolo 21- Vincolo di giustizia
L? Associazione dal momento dell’ affiliazione, ed gli Associati dal momento del tesseramento alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nelle Statuto e nei regolamenti della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
Articolo 22- Patrimonio
Il patrimoni è costituito :
a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di prorietà dell’ Associazione ;
b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
le entrate dell’ Associazione sono costituite :
a) Dalle quote di ammissione;
b) Dalle quote associative annuali;
c) Dai versamenti volontari degli Associati;
d) Da eventuali contributi, deliberati dall’ Assemblea in relazione a particolare iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;
e) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali,istituiti di credito e da enti in genere;
f) Dalle rendite immobiliari, ove sussistono;
g) Da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’ attivo sociale.
Articolo 23- Libri dell’ Associazione
Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:
a) Il libro dei verbali delle assemblee;
b) Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
c) Il libro degli Associati
d) Ogni altro libro obbligatorio ai fini civilisti fiscali e giuslavoristici
Articolo 24- Scioglimento
Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato a sensi dell’ ultimo comma dell’ art.21 c.c delle’ Assemblea , la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’ Associazione , il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’ organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 N° 662, sulla diversa destinazione imposta della legge, ovvero a soli fini sportivi.
Articolo 25- Norma finale
Per tutto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto delle Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza ed in difetto alle norme del codice in materia di Associazione
c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
le entçate del!’ Associazione sono costituite:
a) Dalle quote di ammissione;
b) Dalle quote associative annuali;
c) Dai versamenti volontari degli Associati;
d) Da eventuali contributi, deliberati dal!’ Assemblea in relazione a particolare iniziative che richiedano
disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;
e) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali,istituiti di credito e da enti in genere;
f) Dalle rendite immobiliari, ove sussistono;
g) Da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale.
Articolo 23- Libri dell’ Associazione
Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:
a) Il libro dei verbali delle assemblee;
b) Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
c) Il libro degli Associati
d) Ogni altro libro obbligatorio ai fini civilisti fiscali e giuslavoristici
Articolo 24- Scioglimento
Lo scioglimento del!’ Associazione è deliberato a sensi del!’ ultimo comma del!’ art.21 c.c delle’ Assemblea, la quale prowederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa del!’ Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 W 662, sulla diversa destinazione imposta della legge, owero a soli fini sportivi.
Articolo 25- Norma finale
Per tutto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto delle Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza ed in difetto alle norme del codice in materia di Associazione
MODIFICHE ARTICOLI
4.4 L’Associazione accetta in condizionalmente tutte le disposizioni statuarie e regolamentari della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva e del CONI di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare a fare rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva e del coni di appartenenza stessa dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’ attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’ organizzazione ed alla gestione delle società e associazioni affiliate 10.4 La persona delegata non può rappresentare più di 1 (un) associato.
10.5 All’ Assemblea degli Associati compete di:
Approvare il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo il 01/1012010 dell’ anno successivo;
Eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l’azione di responsabilità contro medesimi;
Deliberare in ordine di modificazione Statutarie e sullo scioglimento dell’ Associazione; Deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno il 50%+ 1 degli Associati.
10.8
2. Lo scioglimento dell’ Associazione in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11.1.1 Nel caso in cui ci fosse un socio fondatore candidato alla carica di Presidente, avrà diritto di precedenza rispetto agli altri candidati.
13.1.1 Nel caso in cui ci fossero 1 (uno) o più soci fondatori candidati per il Consiglio Direttivo, avranno diritto di precedenza rispetto agli altri.
18.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione .
Articolo 19– Sezioni
L’associazione potrà costituire delle sezioni sportive in tutto il territorio nazionale con la costituzione d apertura di nuove sedi e sezioni che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 21- Vincolo di giustizia
L’Associazione dal momento dell’ affiliazione, ed gli Associati dal momento del tesseramento alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva e del CONI di appartenenza si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nelle Statuto e nei regolamenti della Federazione o Ente di Promozione Sportiva e del CONI di appartenenza.
MODIFICA DEL PUNTO N°2 DELL’ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE SEASUB
-MODIFICA ARTICOLO 14-FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Punto n°2 dell’Atto Costitutivo è stato modificato come segue:
2) L’associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva SUBACQUEA compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dalla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di
appartenenza.
L’articolo 14 Funzioni del Direttivo è stato Modificato con l’ aggiunta del seguente punto come segue:
-Il Consiglio Direttivo valuta eventuale richiesta di rimborso degli Associati in base alla loro motivazione. La Delibera è inoppugnabile.
03/03/2014
MODIFICHE ARTICOLI 5 COME DA ASSEMBLEA DEL 03/03/2014
Le nuove figure di soci inquadrati nell’Associazione Seasub
Articolo 5- Associati
e) SOCIO RICREATIVO :sono considerati soci ricreativi tali tutti coloro che svolgono l’ attività sportiva all’ interno dell’ Associazione, previa iscrizione alla stessa. Ad essi può essere richiesto a seguito di delibera del Consiglio Direttivo il versamento della quota annuale di associazione. non Da possibilità di partecipazione alle attività di piscina, ma che renda comunque possibile la partecipazione alle attività “fuori sede” e alla relativa copertura assicurativa (possibilità di partecipazione alle immersioni con prezzi riservati, accessibilità alla scontistica riservata offerta dai partner, partecipazione alle attività associative). Non Hanno diritto di voto visto
f)ACCOMPAGNATORE: sono considerati accompagnatore i non subacquei , per dare la possibilità anche a familiari parenti ed amici di poter partecipare a tutte le attività ludiche organizzate da sia subacquee non inerenti strettamente all’attività subacquea. Viene richiesta l iscrizione alla tessera di accompagnatore al tutore del minorenne ( genitori)che intende partecipare ed iscriversi come socio effettivi.Ad essi può essere richiesto a seguito di delibera del Consiglio Direttivo il versamento della quota annuale di associazione. non Da possibilità di partecipazione alle attività di piscina, ma che renda comunque possibile la partecipazione alle attività “fuori sede” e alla relativa copertura assicurativa. Non Hanno diritto di voto visto